REGIO DECRETO·n. 264·4 giugno 1891
Che approva l'annesso regolamento per gli assegni speciali e la composizione del personale del Regio naviglio con le annesse tabelle.
Abrogato dal 5 ottobre 2019 52 articoli 11 vigenze storicizzate
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compilazione regolamentoRegolamento
Art. 17Personale Militare della regia marina imbarcato di passaggio sopra una regia nave.Art. 18Assegni speciali di bordo al personale militare della regia marina di passaggio.Art. 19Militari del Regio Esercito di passaggio.Art. 20Commissioni e deputazioni di membri del Parlamento, presidente del Senato e della Camera dei deputati, ministri segretari di Stato, sotto-segretari di Stato, ministri di Stato, membri del Parlamento, imbarcati di passaggio.Art. 21Funzionari dello Stato, funzionari esteri di passaggio sopra regie navi.Art. 22Famiglie dei passeggieri.Art. 23Commissioni di passaggio sopra d'una regia nave.Art. 24Imbarco di un numero ragguardevole di passeggieri.Art. 25Imbarco eccezionale di passeggieri.Art. 26Ufficiali di passaggio sopra regie navi comandate da sott'ufficiali.parte PRIMANorme per gli assegni speciali
Art. 1Posizione delle navi.Art. 2Passaggio delle regie navi da una ad altra posizione.Art. 3Assegni speciali di bordo al personale imbarcato.Art. 4Personale in eccedenza per promozioni.Art. 5Competenze dell'ufficiale in 2° quando rimane in comando della nave.Art. 6Ufficiali in missione.Art. 7Razione viveri.Art. 8Mense dei comandanti di forze navali.Art. 9Mense dei comandanti e degli ufficiali.Art. 10Mensa guardiamarina - Mensa allievi della Regia accademia navale.Art. 11Imbarco di ufficiali della Casa militare di Principi Reali.Art. 12Aumenti di trattamento tavola.Art. 13Giustificazione di aumento dì trattamento all'estero.Art. 14Passaggio del meridiano 180° Greenwich.Art. 15Cuochi e domestici.Art. 16Assegni per cuochi e domestici.parte SECONDANorme generali per la composizione del personale delle Regie Navi
Art. 27Stati maggiori ed equipaggi.Art. 28Navi in disponibilità.Art. 29Navi ammiraglie dipartimentali o locali.Art. 30Navi scuole cannonieri, torpedinieri e mozzi.Art. 31Torpediniere.Art. 32Comandanti.Art. 33Tenenti di vascello.Art. 34Sottotenenti di vascello e guardiamarina.Art. 35Ufficiali sanitari.Art. 36Ufficiali del corpo reale equipaggi.Art. 37Mancanza di ufficiali di un dato grado.Art. 38Impiegati civili.Art. 39Cappellani.Art. 40Personale di bassa forza.Art. 41Marinari sarti e calzolai.Art. 42Cuochi per l'equipaggio e marinari panettieri.Art. 43Mozzi.Art. 44Personale infermieri.Art. 45Operai borghesi.Art. 46Commessi ai viveri.Art. 47Cuochi e domestici delle navi scuole della Regia accademia navale.Aggiornamenti recenti
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