REGIO DECRETO·n. 6242·30 giugno 1889
Sul nuovo ordinamento della R. Scuola allievi macchinisti
Abrogato dal 5 ottobre 2019 33 articoli 4 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1Scopo dell'istituzione.Art. 2Personale assegnato alla Scuola.Art. 3Personale militare dirigente e insegnante.Art. 4Personale civile insegnante.Art. 5Militari del Corpo reale equipaggi.Art. 6Famigli.Art. 7Direzione.Art. 8Divisione dell'istruzione.Art. 9Ammissione degli allievi.Art. 10Condizioni per l'ammissione degli allievi.Art. 11Allievi macchinisti distaccati a Scuole od Istituti professionali od industriali.Art. 12Arruolamento degli allievi.Art. 13Ritiro degli allievi.Art. 14Disciplina degli allievi.Art. 15Programmi d'insegnamento - Anno scolastico.Art. 16Istruzioni pratiche professionali a bordo ed arti manuali in officina.Art. 17Esami annuali.Art. 18Allievi riprovati agli esami annuali.Art. 19Esami finali - Nomina a macchinista di 3ª classe.Art. 20Suppellettile tecnica e scientifica della Scuola.Art. 21Fuochisti ammessi alla Scuola.Art. 22Assento ed assegnazione degli allievi alle sezioni del Corpo r. equipaggi.Art. 23Assegno di 1° corredo.Art. 24Competenze degli allievi.Art. 25Massa d'economia.Art. 26Spese imputabili alla massa d'economia.Art. 27Consiglio d'amministrazione.Art. 28Divisa degli allevi.Art. 29Relazione annuale.Art. 30Alloggi per lo Stato maggiore.Art. 31Attendenti.Art. 32Regolamento interno.Art. 33Decorrenza del decreto.
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