REGIO DECRETO·n. 4358·17 febbraio 1887
Che approva il Regolamento pel servizio della verificazione dei pesi e delle misure, del saggio delle monete, del saggio e marchio dei metalli preziosi, e dei misuratori del gas illuminante, con decorrenza dal 1° gennaio 1888.
Abrogato dal 5 ottobre 2019 117 articoli 2 vigenze storicizzate
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compilazione regolamentoRegolamento
titolo IDella Commissione superiore e dei laboratori centrali.
Art. 1Formazione della Commissione e disposizioni generali.Art. 2Costituzione dei laboratorii centrali.Art. 3Attribuzioni della Commissione Superiore.Art. 4Funzioni del laboratorio metrico centrale.Art. 5Funzioni del laboratorio centrale del saggio.Art. 6Corrispondenza fra i direttori dei laboratorii e il Ministero.titolo IIDel saggio delle monete.
Art. 7Giudizio sulla emissibilità delle monete d'oro e d'argento.Art. 8Prelevamento delle monete.Art. 9Trasmissione delle monete al Ministero di Agricoltura.Art. 10Determinazioni del peso e del titolo delle monete prelevate.Art. 11Custodia dei pezzi d'oro e d'argento delle monete saggiate.Art. 12Fusione annuale o semestrale delle monete e dei loro residui.titolo IIIDel personale.
Art. 13Disposizioni generali sul personale.Art. 14Nomina degl'ispettori.Art. 15Attribuzioni ed incarichi degli Ispettori.Art. 16Nomina degli Allievi Verificatori.Art. 17Giuramento amministrativo e giuramento giudiziarioArt. 18Incompatibilità.Art. 19Promozioni.Art. 20Registrazione del giuramento giudiziario.Art. 21Rapporti annuali sul personale.Art. 22Indennità per reggenza d'ufficio.Art. 23Congedi.titolo IVDei prototipi.
Art. 24Conservazione dei prototipi di 1º ordine.Art. 25Conservazione dei prototipi di 2º ordine.Art. 26Conservazione dei prototipi di 3º ordine dalle Prefetture e Sottoprefetture.Art. 27Comparazione decennale dei prototipi di 2º ordine con quelli di 1º ordine.Art. 28Comparazione dei prototipi delle Prefetture, Sottoprefetture, dei Municipi ed altri autorizzati dal Ministero.Art. 29Comparazione quinquennale dei prototipi di 3º ordine e delle collezioni metriche degli uffici di verificazione.Art. 30Verificazione del materiale negli uffici metrici.titolo VDegli uffici provinciali.
Art. 31Circoscrizione e sede degli uffici - Spese d'ufficio.Art. 32Consegnatari del materiale.Art. 33Consegna del materiale in caso di cambiamento del capo d'ufficio.Art. 34Uso delle spese d'ufficio.Art. 35Restituzione dei punzoni fuori d'usoArt. 36Schiarimenti al pubblico ed orario degli uffici.titolo VIDella verificazione prima degli strumenti metrici.
Art. 37Presentazione degli strumenti alla verificazione prima.Art. 38Luogo della verificazione prima.Art. 39Ammissione degli strumenti alla prima verifica.Art. 40Controversie tra il verificatore e il fabbricante.titolo VIIDella verificazione periodica degli strumenti metrici.
Art. 41Verificazione periodica.Art. 42Luoghi della verificazione periodica.Art. 43Locali, guardie, inservienti e delegati alla verificazione periodicaArt. 44Tabella generale per la classificazione in categorie degli uffici pubblici, delle professioni, arti e mestieri.Art. 45Pubblicazione del primo manifesto del prefetto.Art. 46Formazione dello stato degli utenti.Art. 47Iscrizione degli utenti che hanno industrie multiple.Art. 48Utenti ambulanti che non hanno sede fissa in un comune.Art. 49Apertura di nuovi esercizi.Art. 50Variazioni bimestrali allo stato degli utenti.Art. 51Pubblicazione dello stato degli utenti.Art. 52Iscrizione degli utenti omessi nelle liste municipali.Art. 53Trasmissione degli stati alle Prefetture o Sottoprefetture.Art. 54Proposte d'itinerario.Art. 55Approvazione dell'itinerario - Secondo manifesto dei prefettoArt. 56Avvisi agli utenti.Art. 57Materiale metrico per gli uffici temporanei.Art. 58Indennità ai verificatori.Art. 59Strumenti da riaggiustare.Art. 60Proroga per il riaggiustamento degli strumenti.Art. 61Utenti morosi.Art. 62Controversie tra il verificatore e gli utenti.Art. 63Verbale della verificazione eseguita.Art. 64Utenti non iscritti irregolarmente - Nota degli utenti volontari.titolo VIIIDella verificazione dei misuratori del gas illuminante.
Art. 65Verificazione dei misuratori del gas.Art. 66Condizioni per l'ammissibilità al bollo legale.Art. 67Luogo della verifica.Art. 68Presentazione delle quietanze all'ufficio metrico del Distretto, dove vien messo in uso il misuratore.Art. 69Denuncia dei misuratori.Art. 70Misuratori provvisori.Art. 71Verificazione fuori della sede dell'Ufficio ed indennità relative.Art. 72Richieste di verifiche straordinarie.Art. 73Controversia tra il verificatore e gli utenti (imprese o consumatori).titolo IXDel saggio e marchio dei metalli preziosi.
Art. 74Laboratori del saggio facoltativo e loro attribuzioni.Art. 75Numerazione e custodia dei punzoni.Art. 76Ammissibilità alla verificazione di titolo.Art. 77Condizioni in cui devono trovarsi i lavori presentati alla verifica del titolo.Art. 78Saggio delle verghe.Art. 79Presentazione degli oggetti.Art. 80Modalità del saggio alla pietra di paragone ed a coppella.Art. 81Controversia tra il saggiatore ed il presentatore.Art. 82Tolleranza sul titolo dei lavori d'oro e d'argento.Art. 83Spese per il saggio d'indennità ai saggiatori.Art. 84Accettazione ed invio di prese di saggio dagli uffici non provvisti di laboratorio.titolo XDei diritti dell'erario.
Art. 85Pagamento dei diritti.Art. 86Applicazione delle marche da bollo.Art. 87Persone autorizzate a vendere le marche.Art. 88Definizione della popolazione riunita.Art. 89Opposizione degli utenti al pagamento.Art. 90Diritti pel saggio e bollo dei lavori d'oro e d'argento.Art. 91Diritto pel solo saggio.Art. 92Diritti pel saggio delle verghe e dei pezzetti.titolo XIDella sorveglianza sul servizio metrico.
Art. 93Sorveglianza dei prefetti e dei sottoprefetti.Art. 94Sorveglianza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.Art. 95Sorveglianza degli ufficiali metrici.Art. 96Sorveglianza sugli strumenti degli uffici governativi.Art. 97Sorveglianza sugli atti e scritture pubbliche o private.titolo XIIDelle contravvenzioni
Art. 98Accertamento delle contravvenzioni.Art. 99Casi di contravvenzione.Art. 100Esibizione del certificato di verificazione periodica.Art. 101La contravvenzione non esclude le maggiori pene comminate dal Codice penale.Art. 102Verbale di contravvenzione per gli oggetti d' oro e d'argento.Art. 103Richiesta del parere del verificatore in caso di contravvenzioni e sequestri.Art. 104Domanda per la sospensione dell'azione penale.Art. 105Giudizio sulla regolarità della domanda.Art. 106Decisione del Prefetto o del Sotto-Prefetto.Art. 107Cessazione dell'azione penale o ripresa del giudizio.Art. 108Contravvenzione e sequestro di strumenti degli utenti condannati per mancata verifica.Art. 109Strumenti che si devono sequestrare.Art. 110Richiesta degli agenti giudiziarii per i sequestri.Art. 111Restituzione degli strumenti dopo il giudizio.Art. 112Diffida di vendita degli strumenti non ritirati; loro vendita, deposito e versamento all'Erario.Art. 113Invio agli Uffici metrici di oggetti confiscati.Art. 114Deformazione degli oggetti confiscati e loro vendita.Art. 115Trasmissione dei sunti delle sentenze.Aggiornamenti recenti
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