REGIO DECRETO·n. 632·29 gennaio 1882

Che approva il regolamento pel corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo.

Abrogato dal 5 ottobre 2019 180 articoli 2 vigenze storicizzate
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Indice

compilazione regolamentoRegolamento
parte IOrganizzazione del corpo.
Art. 1(Scopo della istituzione del corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo).Art. 2(Dipendenza).Art. 3(Le guardie a cavallo e i loro graduati devono considerarsi in continuo servizio).Art. 4(Gli agenti di pubblica sicurezza non possono distrarsi dalle ordinarie loro funzioni).Art. 5(Gerarchia).Art. 6(Ripartizione degli agenti a cavallo).Art. 7(Comandanti di Compagnia).Art. 8(Comandanti di sezione, di brigata e di sottobrigata).Art. 9(Ufficiali di pubblica sicurezza incaricati dei comandi).Art. 10(Stato della forza, stipendi e indennità-cavalli).Art. 11(Consorzi dei comuni).Art. 12(Arruolamento).Art. 13(Requisiti).Art. 14(Ammissione di individui che non prestarono servizio militare).Art. 15(Documenti da unirsi alla domanda).Art. 16(Informazioni da assumersi).Art. 17(Risoluzione negativa della domanda).Art. 18(Invio delle carte al Ministero).Art. 19(Nomina dell'aspirante).Art. 20(Prova di possesso del cavallo e perizia del medesimo).Art. 21(Durata della ferma e cartellino matricolare).Art. 22(Formula del giuramento).Art. 23(Importanza dell'atto di giuramento).Art. 24(Rafferma).Art. 25(Documenti da unirsi alla domanda di rafferma).Art. 26(Come devono redigersi gli atti relativi).Art. 27(Interruzioni della ferma).Art. 28(Autorità che dispone la nomina).Art. 29(Promozione a comandante di compagnia).Art. 30(Esame di promozione pei marescialli).Art. 31(Esame verbale).Art. 32(Esame scritto).Art. 33(Risultato dell'esame).Art. 34(Promozione dei brigadieri).Art. 35(Promozione dei sottobrigadieri).Art. 36(Promozione degli appuntati).Art. 37(Promozione delle guardie).Art. 38(Facilitazioni ai bassi ufficiali dell'arma dei Reali carabinieri e dell'esercito).Art. 39(Proposte di promozioni).Art. 40(Saggio di scritturazione).Art. 41(Matricola delle guardie a cavallo).Art. 42(Note caratteristiche).Art. 43(Bollettino mensile).Art. 44(Armamento, divisa, cavallo, bardatura e oggetti di piccolo corredo).Art. 45(Contratti per la fornitura degli oggetti di divisa, di piccolo corredo e di bardatura del cavallo).Art. 46(Provvista dell'armamento).Art. 47(Provvista di un nuovo cavallo durante il periodo della ferma).Art. 48(Divieto di alterare o modificare la divisa).Art. 49(Durata degli oggetti di divisa, di piccolo corredo e di bardatura del cavallo).Art. 50(Deterioramento degli oggetti di divisa o di piccolo corredo).Art. 51(Deterioramento proveniente da causa di servizio).Art. 52(Rinnovazione e riparazione delle armi).Art. 53(Oggetti di armamento e divisa da consegnarsi alla cessazione del servizio).Art. 54(Perizia degli oggetti di armamento e di divisa consegnati).Art. 55(Responsabilità dei graduati).Art. 56(Pulizia e contegno degli agenti).Art. 57(Obbligo di vestire sempre la divisa).Art. 58(Oggetti di vestiario ed altri che devono portare).Art. 59(Nettezza della persona).Art. 60(Servizio di parata).Art. 61(Agenti chiamati come testimoni avanti ai Tribunali).Art. 62(Indennità loro spettanti).Art. 63(Quando si possa accordare il permesso di travestimento).Art. 64(A quali agenti si possa accordare).Art. 65(Permesso di travestimento).Art. 66(Obblighi dell'agente travestito).Art. 67(Traslocazioni ordinate dal prefetto).Art. 68(Traslocazioni ordinate dal Ministero).Art. 69(Norme da osservarsi per le traslocazioni e relative indennità).Art. 70(Disposizioni da osservarsi per le licenze).Art. 71(Pagamento degli stipendi e delle indennità-cavalli).Art. 72(Ritenute e quietanze provvisorie).Art. 73(Distribuzione degli assegni agli interessati).Art. 74(Consegna alla Prefettura e Sottoprefetture degli stati-paghe quitanzati).Art. 75(Assegni degli agenti in licenza).Art. 76(Assegni degli agenti che si trovano all'ospedale).Art. 77(Ritenute non autorizzate).Art. 78(Riparto della spesa spettante ai comuni).Art. 79(Prospetto delle giornate di presenza).Art. 80(Variazioni nella distribuzione della forza).Art. 81(Disposizioni da osservarsi).Art. 82(Cassa di economia).Art. 83(Ripartizione del fondo della Cassa di economia).Art. 84(Quando gli agenti di pubblica sicurezza a cavallo possano essere destinati in trasferta).Art. 85(Diritti di trasferta e soprassoldi).Art. 86(Gli agenti di pubblica sicurezza a cavallo non possono essere distratti dal loro servizio ordinario per altri incarichi).Art. 87(Trasferte dei comandanti di compagnia).Art. 88Liquidazione della indennità di trasferta.Art. 89(Disposizioni da osservarsi).Art. 90(Agenti all'ospedale).Art. 91(Malattia che si protrae oltre un mese).Art. 92(Spese di sepoltura in caso di morte).Art. 93(Trattamento di pensione).Art. 94(Facilitazioni accordate agli agenti di pubblica sicurezza che non fanno più parte del corpo).
parte IIContabilità.
Art. 95(Amministrazione e contabilità).Art. 96(Fondo di massa: di che si compone).Art. 97(Fondo di massa: a che sia destinato).Art. 98(Ritenuta ordinaria sullo stipendio).Art. 99(Versamenti volontari).Art. 100(Ritenuta straordinaria sullo stipendio).Art. 101(Restituzioni parziali).Art. 102(Pagamento del debito di massa).Art. 103(Perdita del fondo di massa in caso di espulsione dal corpo).Art. 104(Debiti di massa insoddisfatti).Art. 105(Oggetti di vestiario da distruggersi).Art. 106(Pagamento del credito di massa).Art. 107(A che siano destinati i fondi delle Casse dell'amministrazione delle guardie).Art. 108(Esazioni: in che consistono).Art. 109(Anticipazioni governative).Art. 110(Proventi dell'Amministrazione).Art. 111(Assestamento dei conti di massa).Art. 112(Acquisto e rinnovazione dei Buoni del Tesoro).Art. 113(Pagamenti: in che consistono).Art. 114(Rimborso di anticipazioni).Art. 115(Formalità da osservarsi prima di eseguire i pagamenti).Art. 116(Pagamenti con vaglia del Tesoro).Art. 117(Giornali di cassa).Art. 118(Tenuta dei giornali di cassa).Art. 119(Gestione della contabilità).Art. 120(Libretto di deconto).Art. 121(Conteggio del libretto).Art. 122(Smarrimento del libretto).Art. 123(Libro mastro).Art. 124(Assestamento dei conti).Art. 125(Quietanze dei pagamenti).Art. 126(Conto semestrale di cassa).Art. 127(Situazione finanziaria dell'Amministrazione).Art. 128(Conto semestrale di massa).Art. 129(Conto semestrale di magazzino).Art. 130(Crediti inesigibili).Art. 131(Crediti e debiti diversi).Art. 132(Crediti dei fornitori).Art. 133(Profitti realizzati).Art. 134(Erogazione del fondo dei profitti realizzati).Art. 135(Trasmissione della contabilità al Ministero).Art. 136(Approvazione della contabilità).Art. 137(Consegna dell'amministrazione).Art. 138(Provvista degli stampati).Art. 139(Fornitura degli oggetti di vestiario, armamento e bardatura del cavallo).
parte IIIServizio.
Art. 140(Residenza dei comandanti di compagnia, dei marescialli e dei brigadieri).Art. 141(Ripartizione dei sottobrigadieri, appuntati e guardie).Art. 142(Attribuzioni e doveri degli agenti di pubblica sicurezza a cavallo).Art. 143(Divieto di distrarre gli agenti dalle loro ordinarie incumbenze.Art. 144(Doveri speciali degli agenti di pubblica sicurezza a cavallo).Art. 145(Gli ordini e le istruzioni di servizio si comunicano agli agenti di pubblica sicurezza a cavallo a mezzo dei loro graduati).Art. 146(Richiesta di agenti di pubblica sicurezza a cavallo).Art. 147(Rapporto sui fatti ed avvenimenti interessanti la pubblica sicurezza del circondario).Art. 148(Rapporti sulle mancanze disciplinari).Art. 149(Relazioni giornaliere colle autorità circondariali e provinciali).Art. 150(Relazioni coi delegati di pubblica sicurezza nei mandamenti).Art. 151(Perlustrazioni e girate).Art. 152(Riunione temporanea di più brigate).Art. 153(Operazioni sul confine di diverse provincie).Art. 154(Vigilanza dei graduati sul servizio e sulla disciplina dei loro dipendenti).Art. 155(Controlli).Art. 156(Conferenza colle autorità politiche e giudiziarie).Art. 157(Ispezioni e riviste ordinarie e straordinarie).Art. 158(Ispezioni e riviste ordinarie dei comandanti di compagnia).Art. 159(Ispezioni e riviste ordinarie dei marescialli e dei brigadieri).Art. 160(Ispezioni e riviste straordinarie dei comandanti di compagnia).Art. 161(Ispezioni e riviste straordinarie dei marescialli e dei brigadieri).Art. 162(Come si praticano le ispezioni e riviste ordinarie).Art. 163(Come si praticano le ispezioni e riviste straordinarie).Art. 164(Rapporto dei comandanti di compagnia sulle ispezioni e riviste eseguite).Art. 165(Rapporto dei marescialli e dei brigadieri sulle ispezioni e riviste eseguite).Art. 166(Rapporto al Ministero sulle ispezioni e riviste mensili).Art. 167(Rapporti dei graduati inferiori ai superiori sui fatti più gravi di pubblica sicurezza, sulle operazioni di servizio e sulle mancanze disciplinari dei loro sottoposti).Art. 168(Ordini del giorno e come debbono essere redatti e diramati).Art. 169(Registri che devono tenere i comandanti di compagnia).Art. 170(Registri da tenersi dai comandanti di sezione).Art. 171Art. 172(Registri che devono tenere i comandanti di brigata).Art. 173(Tenuta regolare dei registri prescritti).Art. 174(Notizie che devono fornire gli ufficiali di pubblica sicurezza).Art. 175(Spese per oggetti di cancelleria ed altre occorrenti per l'esecuzione del regolamento).
parte IVDisciplina e punizioni.
Art. 176(Norme da applicarsi).Art. 177(Arresti in sala di disciplina e sospensione dallo stipendio).Art. 178(Provvedimenti pei graduati del corpo).Art. 179(Abrogazione di antecedenti disposizioni).
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