REGIO DECRETO·n. 1352·2 aprile 1873
Che istituisce a bordo d'una Nave dello Stato una Scuola d'artiglieria navale.
Abrogato dal 5 ottobre 2019 73 articoli 7 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
compilazione regolamentoRegolamento
Art. 1Scopo della Scuola.Art. 2Sede della Scuola.Art. 3Cannoniera e barca a vapore aggregate alla Scuola.Art. 4Composizione del personale dirigente e di servizio della Scuola. - Sue competenze.Art. 5Dipendenza della Scuola.Art. 6Ordinamento della Scuola.Art. 7Norme generali circa i corsi annuali.Art. 8Del Consiglio d'istruzione della Scuola.Art. 9Commissioni speciali tecniche d'artiglieria.Art. 10Compilazioni e modifiche delle teorie.Art. 11Del Comandante.Art. 12Dell'Uffiziale in 2°.Art. 13Del 1° Luogotenente.Art. 14Dei Luogotenenti di Vascello comandanti le Squadre.Art. 15Dei Sottotenenti di Vascello istruttori.Art. 16Dei Sottotenenti di Vascello destinati al servizio di bordo.Art. 17Delle Guardie-marina di 1ª classe.Art. 18Del Luogotenente di Vascello - Relatore del Consiglio.Art. 19Dei disegnatori.Art. 20Del Capo cannoniere.Art. 21Secondi Capi cannonieri istruttori.Art. 22Dei Caporali cannonieri.Art. 23Dei Cannonieri di 1ª classe.Art. 24Del personale delle categorie Nocchieri - Timoneria - Maestranza - Aiutanti - Trombettieri - ecc. ecc.Art. 25Degli attendenti degli Uffiziali.Art. 26Numero di Allievi cannonieri.Art. 27Norme per la scelta degli Allievi cannonieri.Art. 28Allievi giudicati insuscettibili a divenire Cannonieri.Art. 29Ammissione quali Allievi cannonieri.Art. 30Divisione del Corpo Reale Equipaggi a cui appartengono gli Allievi.Art. 31Riparto del personale di Bassa-forza sulla Nave-Scuola.Art. 32Programma d'istruzione per gli Allievi cannonieri.Art. 33Norme per gli esercizi e scuole.Art. 34Art. 35Art. 36Premi pel tiro al bersaglio.Art. 37Rapporto settimanale d'istruzione.Art. 38Rapporto alla fine di ogni periodo d'istruzione.Art. 39Classificazione degli Allievi alla fine del corso.Art. 40Certificati d'idoneità.Art. 41Annotazioni sui fogli matricolari degli Allievi.Art. 42Rinvio degli Allievi brevettati alle rispettive Divisioni.Art. 43Salvo speciali ordini del Ministero della Marina e la riserva indicata all'articolo 28, nessun Allievo del corso ordinario potrà venire sbarcato durante il corso.Art. 44Personale del corso.Art. 45Durata del corso di perfezionamento.Art. 46Programma di insegnamento.Art. 47Tiro al bersaglio.Art. 48Ordinamento del personale.Art. 49Degli esami.Art. 50Scelta dei Graduati pel corso ordinario successivo.Art. 51Graduati imbarcati a bordo la Scuola che hanno già assistito ad un corso di perfezionamento.Art. 52Scuola di scherma.Art. 53Personale.Art. 54Programma d'insegnamento.Art. 55Scuola di artiglieria navale.Art. 56Degli esercizi militari.Art. 57Tiro al bersaglio.Art. 58Annotazioni sui fogli matricolari.Art. 59Norme generali amministrative.Art. 60Doveri dei Comandanti di Squadra.Art. 61Allievi di Maggiorità (Furieri).Art. 62Della massa di economia.Art. 63Dell'Archivio e Segreteria.Art. 64Personale dell'Archivio e Segreteria.Art. 65Biblioteca della Scuola.Art. 66Biblioteca della Bassa-forza.Aggiornamenti recenti
- —· modifica
- —· modifica
- —· modifica
- —· modifica
- —· modifica