REGIO DECRETO·n. 5107·2 maggio 1869
Col quale e' instituita a bordo di una delle Navi dello Stato una Scuola di Artiglieria navale, e ne e' approvato il relativo Regolamento.
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Art. 1Scopo della Scuola.Art. 2Sede della Scuola.Art. 3Cannoniera e Barca a vapore aggregate alla Scuola.Art. 4Composizione del personale dirigente e di servizio della Scuola - Sue competenze.Art. 5Dipendenza della Scuola.Art. 6Ordinamento della Scuola.Art. 7Norme generali circa i corsi annuali.Art. 8Del Consiglio d'istruzione della Scuola.Art. 9Commissioni speciali tecniche di Artiglieria.Art. 10Compilazioni o modifiche delle teorie.Art. 11Del Comandante.Art. 12Dell'Ufficiale in 2°.Art. 13Del 1° Luogotenente.Art. 14Dei Luogotenenti di Vascello Comandanti le Squadre.Art. 15Dei Sottotenenti di Vascello istruttori.Art. 16Dei Sottotenenti di Vascello destinati al servizio di bordo.Art. 17Delle Guardie Marina di 1ª classe.Art. 18Del Luogotenente di Vascello, Relatore del Consiglio.Art. 19Dei Disegnatori.Art. 20Del Capo Cannoniere.Art. 21Secondi Capi Cannonieri istruttori.Art. 22Dei Caporali Cannonieri.Art. 23Dei Cannonieri di 1ª classe.Art. 24Del personale delle categorie - Nocchieri - Timoneria - Maestranza - Aiutanti - Trombettieri, ecc.Art. 25Degli attendenti degli Ufficiali.Art. 26Numero di Allievi Cannonieri.Art. 27Norme per la scelta degli Allievi Cannonieri.Art. 28Allievi giudicati insuscettibili a divenire Cannonieri.Art. 29Ammissione quali Allievi Cannonieri.Art. 30Divisione del Corpo R. Equipaggi a cui appartengono gli Allievi.Art. 31Riparto del personale di bassa-forza sulla Nave-scuola.Art. 32Programma d'istruzione per gli Allievi Cannonieri.Art. 33Norme per gli esercizi e scuole.Art. 34Norme pel tiro in bianco.Art. 35Norme pel tiro al bersaglio.Art. 36Premi pel tiro al bersaglio.Art. 37Rapporto settimanale d'istruzione.Art. 38Rapporto alla fine di ogni periodo d'istruzione.Art. 39Classificazione degli Allievi alla fine del corso.Art. 40Certificati d'idoneità.Art. 41Annotazioni sui fogli matricolari degli Allievi.Art. 42Rinvio degli Allievi brevettati alle rispettive Divisioni.Art. 43Personale del corso.Art. 44Durata del corso di perfezionamento.Art. 45Programma d'insegnamento.Art. 46Tiro al bersaglio.Art. 47Ordinamento del personale.Art. 48Degli esami.Art. 49Scelta dei Graduati pel corso ordinario successivo.Art. 50Graduati imbarcati a bordo la Scuola, che hanno già assistito ad un corso di perfezionamento.Art. 51Scuola di scherma.Art. 52Personale.Art. 53Programma d'insegnamento.Art. 54Scuola di artiglieria navale.Art. 55Scuola di fortificazione ed arte militare.Art. 56Degli esercizi militari.Art. 57Tiro al bersaglio.Art. 58Annotazioni sui fogli matricolari.Art. 59Norme generali amministrative.Art. 60Doveri dei Comandanti di Squadra.Art. 61Allievi di Maggiorità (Furieri).Art. 62Della massa d'economia.Art. 63Dell'Archivio e Segreteria.Art. 64Personale dell'Archivio e Segreteria.Art. 65Biblioteca della Scuola.Art. 66Biblioteca della Bassa-forza.Aggiornamenti recenti
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