REGIO DECRETO·n. 3407·20 dicembre 1866
Che abolisce la facolta' che hanno i posteri, rivenditori del sale al minuto nelle Provincie Venete e di Mantova, di trattenere per compenso di loro opera e spese una mezz'oncia di sale per libbra.
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Art. 1Art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 2Art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 3Art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 4Art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Aggiornamenti recenti
- 5 ottobre 2019· abrogazione
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.