REGIO DECRETO·n. 2527·1 ottobre 1865

Che approva il Regolamento pel servizio delle Regie Navi disarmate, in allestimento e in disponibilita'.

Abrogato dal 5 ottobre 2019 105 articoli 3 vigenze storicizzate
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Indice

compilazione regolamentoRegolamento
Art. 11Da chi dipendono i bastimenti disarmati.Art. 12Attribuzioni e responsabilità della Direzione degli armamenti.Art. 13Dell'Ufficiale di vascello incaricato dei bastimenti disarmati.Art. 14Degli Ufficiali d'Arsenale destinati sui bastimenti disarmati.Art. 15Custodia dei bastimenti disarmati di 1.ª categoria.Art. 16Custodia dei bastimenti disarmati di 2.ª categoria.Art. 17Disciplina del personale di custodia e sue mutazioni.Art. 18Responsabilità della custodia dei bastimenti disarmati.Art. 19Regolamento pel servizio del personale di custodia.Art. 20Norme pel servizio della gente di custodia.Art. 21Consegne speciali e generali da osservarsi dalla gente di custodia.Art. 22Armi da distribuirsi alla gente di custodia.Art. 23Ormeggiamento dei bastimenti disarmati.Art. 24A chi è affidata la conservazione dei bastimenti disarmati.Art. 25Carico dei bastimenti disarmati.Art. 26Materiale da tenersi a bordo.Art. 27Servizio e conservazione di ventilazione.Art. 28Circolazione dell'aria.Art. 29Tettoie, tende di disarmo e guardalati.Art. 30Disposizioni relative all'alberatura.Art. 31Bigotte, landre, ganci, golfari (pitoni) anelli, maniglie, serrature, ecc.Art. 32Dei portelli delle cannoniere.Art. 33Ombrinali ed impavesate (zaffaranci).Art. 34Del timone.Art. 35Depositi delle polveri, delle granate o bombe.Art. 36Siccità.Art. 37Disposizioni circa la zavorra.Art. 38Gomene-catene.Art. 39Parabordi o guardalati.Art. 40Delle scale.Art. 41Calafataggio e pittura.Art. 42Rame della carena.Art. 43Delle artiglierie.Art. 44Vigilanza delle macchine motrici.Art. 45Conservazione delle macchine motrici.Art. 46Lavori da eseguirsi sui bastimenti disarmati.Art. 47Entrata in bacino dei bastimenti di ferro disarmati.Art. 48Ispezione dei bastimenti disarmati.Art. 55Prove dell'arco del peso dello scafo.Art. 56Prove di stabilità.Art. 57Prove di velocità in mare.Art. 58Prove delle macchine sugli ormeggi.Art. 59Chi provoca l'ordine della prova della velocità in mare.Art. 60Commissione di prova.Art. 61Misura della velocità.Art. 62Verbale di prova.Art. 63Bastimento che si riceve dall'industria privata.Art. 64Personale da imbarcarsi sui bastimenti per le prove e sue competenze.Art. 94Passaggio in disponibilità di un bastimento armato.Art. 95Passaggio in disponibilità di un bastimento disarmato.Art. 96Destinazioni del personale.Art. 97Consegna del bastimento.Art. 98Della Commissione superiore d'armamento.Art. 99Impianto delle contabilità e del servizio.Art. 100Prescrizioni generali.Art. 101Consegna del bastimento.Art. 102Sbarco del personale.
titolo IDELLE VARIE POSIZIONI IN CUI POSSONO TROVARSI LE NAVI DELLO STATO
Art. 1Posizioni in cui possono trovarsi le navi dello Stato.Art. 2Bastimenti disarmati.Art. 3Bastimenti in allestimento.Art. 4Bastimenti in disponibilità.Art. 5Bastimenti armati.Art. 6Passaggio dei bastimenti da una ad un'altra posizione.
titolo IIDEI BASTIMENTI DISARMATI
Art. 7Classificazione.Art. 8Composizione e modo di procedere della Commissione incaricata di classificare i bastimenti disarmati.Art. 9Rapporto al Ministro.Art. 10Dei bastimenti da demolirsi, trasformarsi o ridursi ad un ordine inferiore.
titolo TERZODEI BASTIMENTI IN ALLESTIMENTO
Art. 49Entrata di un bastimento in allestimento.Art. 50Personale destinato sui bastimenti in allestimento.Art. 51Responsabilità in servizio.Art. 52Giornale dell'allestimento.Art. 53Contabilità del materiale.Art. 54Fine dell'allestimento.
titolo QUARTODEI BASTIMENTI IN DISPONIBILITA'
Art. 65Da chi dipendono i bastimenti in disponibilità.Art. 66Distinzione dei bastimenti in disponibilità in due classi.Art. 67Doveri ed attributi dell'Aiutante generale.Art. 68Del Comandante del bastimento ammiraglio.Art. 69Del Comandante dei bastimenti in disponibilità.Art. 70Dello Stato Maggiore ed Equipaggio.Art. 71Servizio interno.Art. 72Servizio sanitario.Art. 73Della contabilità.Art. 74Materiali da tenersi sui bastimenti in disponibilità.Art. 75Munizioni da guerra.Art. 76Consumazioni della macchina.Art. 77Viveri ed acquata.Art. 78Alberatura, velatura ed attrezzi.Art. 79Dei palischelmi.Art. 80Conservazione della macchina motrice.Art. 81Visita alla carena.Art. 82Riparazioni e rifornimenti.Art. 83Visita periodica dello scafo e del materiale di bordo.Art. 84Fuoco e fanali.Art. 85Giornali.Art. 86Partenza immediata.Art. 87Eccezioni pei bastimenti in disponibilità non pronti.
titolo QUINTOPASSAGGIO DEI BASTIMENTI DA UNA AD ALTRA POSIZIONE
Art. 88Passaggio in armamento di un bastimento in disponibilità.Art. 89Passaggio in armamento di un bastimento disarmato.Art. 90Contabilità.Art. 91Servizio.Art. 92Consegna del bastimento.Art. 93Prove e visite.
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