LEGGE·n. 160·11 luglio 2002
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti agli articoli VI e XIV dello Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica), adottati con Risoluzione del 1 ottobre 1999 a Vienna.
Vigente dal 30 luglio 2002 3 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA
Art. 21. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti, di cui all'articolo 1, a decorrere
Art. 31. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione