LEGGE·n. 203·8 marzo 1994
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B.
Vigente dal 26 marzo 1994 3 articoli 1 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA
Art. 21. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere da
Art. 31. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione