LEGGE·n. 794·4 ottobre 1966
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la
Vigente dal 12 ottobre 1966 3 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA
Art. 2Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a dec
Art. 3All'onere di lire 400 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'eserciz