LEGGE·n. 680·2 agosto 1957

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

Legge 02/08/1957, n. 680

Vigente dal 2 agosto 1957 2 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1LEGGE 2 agosto 1957, n. 680Art. 2LEGGE 2 agosto 1957, n. 680

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