LEGGE·n. 687·13 giugno 1952
Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione
Vigente dal 2 luglio 1952 3 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA
Art. 2Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla data della sua
Art. 3La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ne