DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 322·10 maggio 1972
Norme per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, in materia di programmi d'investimento, nonche' di autorizzazioni da parte del C.I.P.E. per la realizzazione di progetti inerenti alla creazione od all'ampliamento di impianti in relazione al livello di congestione ed alla disponibilita' di manodopera nella zona per la loro localizzazione.
Abrogato dal 5 ottobre 2019 8 articoli 2 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1Comunicazioni relative ai programmi di investimento
Art. 2Comunicazioni relative ai progetti di investimento
Art. 3Precedenza delle comunicazioni relative ai progetti di investimento
Art. 4Criteri per la valutazione da parte del C.I.P.E., delle iniziative previste dai progetti di investimento
Art. 5Decorrenza del termine di presentazione dei progetti di investimento e comunicazioni agli organi ed enti competenti ad emettere autorizzazioni o licenze dell'avvenuta presentazione e delle deliberazioni del C.I.P.E.
Art. 6Assimilazione alle autorizzazioni del C.I.P.E. delle delibere già adottate dal C.I.P.E. medesimo in sede di esame di programmi degli enti a partecipazione statale o di contrattazione programmata
Art. 7Modalità per l'accertamento dell'ammontare degli investimenti
Art. 8Modalità per la corresponsione della somma dovuta all'erario nei casi di esecuzione dei progetti in difetto della valutazione di conformità del C.I.P.E.
Aggiornamenti recenti
- 5 ottobre 2019· abrogazione
,convertito con modificazioni dalla L. 24 maggio 1976, n. 350(in G.U. 3/6/1976, n. 144) ha disposto (con l'art. 5,comma 2) l'abrogazione dell'intero provvedimento.