DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 1442·21 luglio 1959
Istituzione di Istituti tecnici agrari in varie Regioni.
Vigente dal 3 agosto 1960 4 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento de
Art. 2Alle istituzioni di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli artic
Art. 3I contributi a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono fissati
Art. 4Alla spesa derivante dall'attuazione del presente decreto verrà fatto fronte con i normali