DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 1278·23 dicembre 1955
Modificazione di alcune caratteristiche delle acquaviti invecchiate da almeno cinque anni e ottenute dalla distillazione di vini sani e genuini.
Vigente dal 23 dicembre 1955 2 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993; Vista la legge 7 d
Art. 2Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione