DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI·n. 281·19 marzo 1994
Regolamento di attuazione dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente la determinazione di fatti, stati e qualita' per la prova dei quali e' ammessa una dichiarazione del soggetto che tenga temporaneamente luogo della normale documentazione.
Vigente dal 11 maggio 1994 5 articoli 1 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1Dichiarazioni temporaneamente sostitutive di fatti stati e qualità personali
Art. 2Divieto di accettazione di certificato del casellario giudiziario rilasciato a richiesta dell'interessato
Art. 3Discordanze tra dichiarazione temporaneamente sostitutiva e documentazione successivamente prodotta o acquisita
Art. 4Dichiarazioni temporaneamente sostitutive rese in forma orale
Art. 5Ambito di applicazione