DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE·n. 438·28 dicembre 1944
Disposizioni relative al personale giudiziario durante lo stato di guerra.
Abrogato dal 5 ottobre 2019 11 articoli 5 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1Destinazione in soprannumero dei bloccati fuori sede.
Art. 2Destinazione in soprannumero dei magistrati che rientrano in ruolo.
Art. 3Sospensione dei termini per l'immissione in possesso.
Art. 4Posizione del personale rimasto fuori del territorio del Regno.
Art. 5Applicazioni a posti occupati da magistrati e funzionari distaccati presso Amministrazioni od Enti o sospesi per epurazione.
Art. 6Promozioni a giudice o a pretore con riserva di anzianità.
Art. 7Promozione a giudice o pretore - Applicabilità dell'articolo 156 capoverso dell'Ordinamento giudiziario.
Art. 8Promozioni di magistrati ai gradi 5° e 4° con riserva di anzianità.
Art. 9Efficacia, ai fini dell'ammissione a concorsi o scrutini, del servizio prestato in determinati uffici durante l'attuale stato di guerra.
Art. 10Efficacia retroattiva dei provvedimenti relativi al personale.
Art. 11Limiti di applicazione del decreto rispetto al tempo.
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