DECRETO LEGISLATIVO·n. 620·3 maggio 1948
Inclusione di un sanitario avente la qualifica di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente nelle Commissioni previste dagli articoli 56 e 57 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, concernente le pensioni di guerra.
Vigente dal 5 febbraio 1953 2 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
Art. 2Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione