DECRETO LEGISLATIVO·n. 219·9 febbraio 1948
Proroga di provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari.
Vigente dal 9 marzo 1953 2 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
Art. 2Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione