Capo IV
Art. 29
Comunità isolane o di arcipelago
In vigore dal 13 ott 2000
Comunità isolane o di arcipelago
1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-29