Capo III

Art. 255

Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento

In vigore dal 8 ago 2026
1. Nell'ambito dei compiti di cui all', comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile. 2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno. 3. A valere sul fondo di rotazione di cui all', agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario e che hanno aderito alla modalità semplificata di liquidazione prevista dall', fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare annualmente entro il 31 dicembre, un'anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto e nei limiti dell'anticipazione erogata. 4. L'anticipazione di cui al comma 3 è ripartita annualmente, nei limiti della disponibilità del suddetto fondo di rotazione e in proporzione alla massa passiva censita dall'ente locale, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'ISTAT, ed è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno da adottarsi entro il 31 marzo. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la concessione, corresponsione, utilizzo e restituzione dell'anticipazione. 5. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni a decorrere dall'effettivo incasso. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. 6. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da adottare e pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. 7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all', comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, può essere integrato, con le modalità di cui all', comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quelle già definite. 8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge. 9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni. Ai fini dell'alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a società di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 7 AGOSTO 2026, N. 144.PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 7 AGOSTO 2026, N. 144. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 7 AGOSTO 2026, N. 144. Il limite di cui all', comma 1, è elevato sino al 40 per cento. 10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all', delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, dei mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'. Per l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata trova applicazione l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.. 11. Per il finanziamento delle passività l'ente locale può destinare quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato. 12. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.

Note all'articolo

  • Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le amministrazioni provinciali in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione".
  • La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 457) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione".
  • Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, nel modificare l'art. 1, comma 457 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, che a sua volta modifica l'art. 2-bis del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha conseguentemente disposto (con l'art. 36, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-255

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