Capo III
Art. 190
Residui passivi
In vigore dal 13 ott 2000
Residui passivi
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. È vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'.
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-190