Titolo V
Art. 119
Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni
In vigore dal 13 ott 2000
Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni
1. In applicazione dell' della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-119