Capo II

Art. 105

Regioni a statuto speciale

In vigore dal 13 ott 2000
Regioni a statuto speciale 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui al presente capo con propria legislazione. 2. Nel territorio della regione Trentino - Alto Adige, fino, all'emanazione di apposita legge regionale, rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-105

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo