Titolo I

Art. 8

Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli (Art. 9 del d.lgs n.29 del 1993)

In vigore dal 24 mag 2001
(Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli ( del d.lgs n.29 del 1993) 1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio. 2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti di cui all', comma 4, è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165#art-8

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