Titolo VI

Art. 63 bis

Intervento dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro.

In vigore dal 1 gen 2005
(Intervento dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro). 1. L'ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli , comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all', derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l'intervento in giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165#art-63-bis

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