Titolo V
Art. 60 quinquies
Applicazione alle istituzioni scolastiche ed educative
In vigore dal 7 lug 2019
1. Fermo restando quanto previsto dall', le disposizioni degli si applicano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165#art-60-quinquies