Titolo IV

Art. 43

Termine per l'accertamento

In vigore dal 12 ago 2026 al 31 dic 2026
1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. 2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 1-bis. Per i componenti negativi del reddito d'impresa a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine di cui al comma 1 decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti è stata dedotta. Intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento, per il periodo d'imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi, si applica il comma 1. Restano fermi i poteri di controllo sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti. Resta inoltre ferma l'applicazione dell', comma 640, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 1-ter. Con riferimento alle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, nonché alle quote delle spese relative a più esercizi, la disposizione del comma 1-bis si applica per le violazioni riscontrabili al momento dell'acquisto del bene o del sostenimento della spesa. 2-bis. Gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all' del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. 3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600#art-43

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