Titolo III
Art. 26 bis
Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti
In vigore dal 1 gen 2004 al 31 dic 2026
1. Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis) e g-ter), dell', comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora siano percepiti da:
a) soggetti residenti all'estero, di cui all', comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.
1-bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all', comma 2, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239.
2. Qualora i rapporti di cui all', comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abbiano ad oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso , l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600#art-26-bis