Titolo III

Art. 24

Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

In vigore dal 21 mag 2022 al 31 dic 2026
1. I soggetti indicati nel comma 1, dell', che corrispondono redditi di cui all', comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48-bis del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell' e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all', comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento 1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'articolo 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti. 1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all', comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento. 1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all', comma 1, lettera h-bis) del TUIR è operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1999, N.505.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600#art-24

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