Titolo II

Art. 18 bis

Scritture contabili delle imprese di allevamento.

In vigore dal 28 apr 1978
I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all', lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attività di allevamento di animali devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600#art-18-bis

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