Art. 44

Diritto di petizione

In vigore dal 7 giu 2016
Ogni cittadino dell’Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.
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Diritto di petizione (Art. 44 Trattato 12016P044) — Testo vigente | Portale Normativo