Art. 27

Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa

In vigore dal 7 giu 2016
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l’informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell’Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:treaty:char_2016:art_27:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa (Art. 27 Trattato 12016P027) — Testo vigente | Portale Normativo