Art. 23

Parità tra donne e uomini

In vigore dal 7 giu 2016
La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
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Parità tra donne e uomini (Art. 23 Trattato 12016P023) — Testo vigente | Portale Normativo