Art. 17

Diritto di proprietà

In vigore dal 7 giu 2016
1.   Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale. 2.   La proprietà intellettuale è protetta.
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Diritto di proprietà (Art. 17 Trattato 12016P017) — Testo vigente | Portale Normativo