Art. 10

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

In vigore dal 7 giu 2016
1.   Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 2.   Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.
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Libertà di pensiero, di coscienza e di religione (Art. 10 Trattato 12016P010) — Testo vigente | Portale Normativo