Art. 5

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

In vigore dal 7 giu 2016
1.   Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2.   Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. 3.   È proibita la tratta degli esseri umani.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:treaty:char_2016:art_5:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (Art. 5 Trattato 12016P005) — Testo vigente | Portale Normativo