Art. 3

Diritto all’integrità della persona

In vigore dal 7 giu 2016
1.   Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 2.   Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge; b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone; c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro; d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
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Diritto all’integrità della persona (Art. 3 Trattato 12016P003) — Testo vigente | Portale Normativo