Art. 25

(ex articolo 12 del TUE)

In vigore dal 7 giu 2016
L'Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune: a) definendo gli orientamenti generali, b) adottando decisioni che definiscono: i) le azioni che l'Unione deve intraprendere, ii) le posizioni che l'Unione deve assumere, iii) le modalità di attuazione delle decisioni di cui ai punti i) e ii), e c) rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica.
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