Art. 347

(ex articolo 297 del TCE)

In vigore dal 7 giu 2016
Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato interno abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
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(ex articolo 297 del TCE) (Art. 347 Trattato 12016E347) — Testo vigente | Portale Normativo