Art. 341

(ex articolo 289 del TCE)

In vigore dal 7 giu 2016
La sede delle istituzioni dell'Unione è fissata d'intesa comune dai governi degli Stati membri.
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(ex articolo 289 del TCE) (Art. 341 Trattato 12016E341) — Testo vigente | Portale Normativo