Art. 303

(ex articolo 260 del TCE)

In vigore dal 7 giu 2016
Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo. Esso stabilisce il proprio regolamento interno. Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.
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(ex articolo 260 del TCE) (Art. 303 Trattato 12016E303) — Testo vigente | Portale Normativo