Art. 278

(ex articolo 242 del TCE)

In vigore dal 7 giu 2016
I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:treaty:tfeu_2016:art_278:oj#art-278

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
(ex articolo 242 del TCE) (Art. 278 Trattato 12016E278) — Testo vigente | Portale Normativo