Art. 252

(ex articolo 222 del TCE)

In vigore dal 7 giu 2016
La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali. L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, richiedono il suo intervento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:treaty:tfeu_2016:art_252:oj#art-252

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
(ex articolo 222 del TCE) (Art. 252 Trattato 12016E252) — Testo vigente | Portale Normativo