Art. 230
(ex articolo 197, secondo, terzo e quarto comma, del TCE)
In vigore dal 7 giu 2016
La Commissione può assistere a tutte le sedute ed essere ascoltata a sua richiesta.
La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questo.
Il Consiglio europeo e il Consiglio sono ascoltati dal Parlamento europeo‚ secondo le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio europeo e da quello del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:treaty:tfeu_2016:art_230:oj#art-230