Art. 230

(ex articolo 197, secondo, terzo e quarto comma, del TCE)

In vigore dal 7 giu 2016
La Commissione può assistere a tutte le sedute ed essere ascoltata a sua richiesta. La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questo. Il Consiglio europeo e il Consiglio sono ascoltati dal Parlamento europeo‚ secondo le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio europeo e da quello del Consiglio.
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(ex articolo 197, secondo, terzo e quarto comma, del TCE) (Art. 230 Trattato 12016E230) — Testo vigente | Portale Normativo