Art. 216

In vigore dal 7 giu 2016
1.   L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata. 2.   Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.
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Art. 216 Trattato 12016E216 — Testo vigente | Portale Normativo