Art. 213

In vigore dal 7 giu 2016
Allorché la situazione in un paese terzo esige un'assistenza finanziaria urgente da parte dell'Unione, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le decisioni necessarie.
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Art. 213 Trattato 12016E213 — Testo vigente | Portale Normativo