Art. 201

(ex articolo 185 del TCE)

In vigore dal 7 giu 2016
Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un paese o territorio, avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 200, paragrafo 1, è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.
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(ex articolo 185 del TCE) (Art. 201 Trattato 12016E201) — Testo vigente | Portale Normativo