Art. 195
In vigore dal 7 giu 2016
1. L'Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore.
A tal fine l'azione dell'Unione è intesa a:
a)
incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore;
b)
favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
Storico versioni
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